Legge Ordinaria n. 565 del 19/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1971 n. 201)
Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera  nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC),  con  sede  centrale  in Roma, e' ente di diritto pubblico,
retto  secondo  le  norme della presente legge, ed e' sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la
potesta'  legislativa  nella  stessa  materia  della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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