Legge Ordinaria n. 685 del 07/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 settembre 1971 n. 224)
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  37  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "E'  istituito  presso  la  Cassa  un  fondo  per  il  concorso nel
pagamento  degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di
cui all'articolo 35.
  Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
    a) dai conferimenti dello Stato;
    b)  dai  conferimenti  delle Regioni da destinarsi secondo quanto
disposto  dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito
territoriale delle singole Regioni conferenti;
    c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al
fondo  di  dotazione  della  Cassa  medesima, ai sensi del successivo
articolo 39;
    d)  dall'ottanta  per  cento  dei  fondi  di  riserva della Cassa
esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
  I  limiti  e  le  modalita'  per  la concessione del contributo nel
pagamento  degli  interessi sono determinati con decreto del Ministro
per  il  tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.
  Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai
sensi  del  successivo  articolo  44,  lettera i), sono deliberate da
appositi  comitati  tecnici  regionali  costituiti  presso gli uffici
della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
    da  un  rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni
di presidente;
    da     due    rappresentanti    delle    commissioni    regionali
dell'artigianato  di  cui  al capo III della legge 25 luglio 1956, n.
860;
    da  un  rappresentante  della  Cassa  per il credito alle imprese
artigiane;
    da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
  Alle   riunioni   dei   comitati   tecnici   regionali  assiste  un
rappresentante della Corte dei conti.
  Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a
carico delle Regioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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