Legge Ordinaria n. 817 del 14/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1971 n. 261)
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  del  "fondo  di  rotazione", istituito con l'articolo 16
della  legge  26  maggio  1965,  n. 590, sono autorizzate le seguenti
anticipazioni  da  iscrivere  nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste:  lire  16.200 milioni per l'anno
1971,  lire  31.000  milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per
l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni
per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
  E'  autorizzata  la  spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli
anni  dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa
per   la   formazione   della  proprieta'  contadina,  istituita  con
l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
5 marzo 1948, n. 121.
  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di lire 50 milioni per l'anno
1971,  di  lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per
ciascuno  degli  anni  dal  1973  al 1976, quale ulteriore apporto al
"fondo  interbancario  di  garanzia"  istituito con la legge 2 giugno
1961, n. 454.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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