Legge Ordinaria n. 823 del 14/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1971 n. 262)
Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo  50 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Chi  ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio
decreto-legge  9  maggio  1932, n. 813, puo' condurre imbarcazioni da
diporto  di  stazza  lorda  superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in
navigazione  oltre  le  20  miglia dalla costa, purche' presenti alla
capitaneria  di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa
a  sostenere  l'esame  previsto  dall'articolo  20,  punto  d)  della
presente legge.
  L'esame,  fermi  restando  i  prescritti  requisiti personali, deve
essere  sostenuto  entro  un  anno dalla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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