Legge Ordinaria n. 825 del 09/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1971 n. 263)
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni
occorrenti  per  le seguenti riforme del sistema tributario secondo i
principi  costituzionali  del  concorso  di  ognuno  in ragione della
propria  capacita'  contributiva  e  della progressivita' e secondo i
principi,  i  criteri  direttivi e i tempi determinati dalla presente
legge:
    I.  - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta
locale  sui  redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul
reddito  dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei
fabbricati  e  sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale
sul  reddito  dei  fabbricati  di  lusso  delle relative sovraimposte
erariali  e  locali;  b)  dell'imposta  complementare progressiva sul
reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle
obbligazioni;  c)  dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci,
le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d)
delle  imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo
e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del
contributo   speciale  di  cura,  delle  contribuzioni  speciali  sui
pubblici  spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni
di  cura,  di  soggiorno  e  di  turismo;  f)  delle imposte camerali
previste  dall'articolo  52,  lettere  c)  e  d) del regio decreto 20
settembre  1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli
indicati tributi;
    II.   -   istituzione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e
contemporanea  abolizione:  a)  dell'imposta  generale sull'entrata e
delle    relative   addizionali;   b)   dell'imposta   corrispondente
all'imposta  sull'entrata  e dell'imposta di conguaglio dovute per il
fatto  obiettivo  dell'importazione;  c)  delle  tasse  di  bollo sui
documenti  di  trasporto  e delle tasse erariali sui trasporti, della
tassa  di  bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione
sugli  apparecchi  telericeventi e radioriceventi e della imposta sui
dischi  fonografici  ed  altri  supporti  atti  alla riproduzione del
suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili  naturali,  artificiali,  sintetiche  e di vetro, sugli oli e
grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi   centigradi,   sugli   oli   vegetali  liquidi  con  punto  di
solidificazione  non  superiore  a  dodici  gradi centigradi comunque
ottenuti  dalla  lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli
acidi   grassi   di  origine  animale  e  vegetale  aventi  punto  di
solidificazione  inferiore  a  quarantotto  gradi  centigradi nonche'
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale
come  acidi  grassi,  sugli  organi  di illuminazione elettrica e sui
surrogati  di  caffe',  delle corrispondenti sovrimposte di confine e
dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo
sul  sale;  f)  dell'imposta  sul  consumo  di  cartine e tubetti per
sigarette;  g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto
speciale  sulle  acque  da  tavola;  h)  dell'imposta  erariale sulla
pubblicita';  i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro
deposito o contro pegno; 1) del diritto speciale sull'ammontare lordo
dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;
    III.  -  istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore   degli   immobili  e  contemporanea  abolizione  dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria;
    IV.  -  revisione  della disciplina delle imposte di registro, di
bollo   e  ipotecarie,  dei  tributi  catastali,  delle  tasse  sulle
concessioni   governative   e   dei  diritti  erariali  sui  pubblici
spettacoli;
    V.  -  revisione  del regime tributario delle successioni e delle
donazioni.
  Nell'esercizio  della  delega  saranno  anche  emanate disposizioni
relative  all'accertamento,  alla  riscossione,  alle  sanzioni  e al
contenzioso,  all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione
finanziaria  ed  alle entrate tributarie dei comuni, delle province e
delle regioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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