Legge Ordinaria n. 911 del 25/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1971 n. 288)
Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 1751 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "All'atto  dello  scioglimento del contratto a tempo indeterminato,
il  preponente  e'  tenuto  a  corrispondere all'agente un'indennita'
proporzionale  all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso
del  contratto  e  nella  misura  stabilita  dagli  accordi economici
collettivi,  dai  contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equita'.
  Da  tale  indennita'  deve  detrarsi  quanto l'agente ha diritto di
ottenere  per  effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti
dal proponente.
  L'indennita'  e'  dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto
per invalidita' permanente e totale dell'agente.
  Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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