Legge Ordinaria n. 916 del 26/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1971 n. 289)
Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  unico  della  legge  3 dicembre 1962, n. 1699, e' cosi'
modificato:
  "Ai  generali  di divisione dei carabinieri che abbiano l'Arma e ai
generali  di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto
la  carica  di  comandante  in  seconda  del  Corpo, viene conferita,
all'atto  della  cessazione  dal servizio permanente, con decreto del
Presidente   della  Repubblica,  su  proposta,  rispettivamente,  del
Ministro  per  la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione
al  grado  di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento
economico e di quiescenza.
  I  predetti  generali  non  possono  essere richiamati in servizio,
salvo situazioni di emergenza".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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