Legge Ordinaria n. 95 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F. 1
annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
  Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di  coesistenza  di  piu'  infermita'  si  applicano  le disposizioni
previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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