Legge Ordinaria n. 13 del 25/02/1972 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1972 n. 54 (ed. straord.))
Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119,
recante  proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo
15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, con le seguenti modificazioni:
    Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
                             Art. 1-bis.

  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo 64 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal
secondo  comma  dell'articolo  15  della legge 1 giugno 1971, n. 291,
devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento
fiscale  di  maggior  favore  in  materia  di  imposta di consumo sui
materiali  da  costruzione  previsti  dall'articolo 12 della legge 30
dicembre  1960,  n.  1676,  dall'articolo  33 della legge 14 febbraio
1963,  n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15
marzo  1965,  n.  124,  convertito, con modificazioni, nella legge 13
maggio  1965,  n.  431,  e  dal  secondo  comma  dell'articolo  3 del
decreto-legge   11   dicembre   1967,   n.   1150,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.
                             Art. 1-ter.

  L'articolo  9  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi
nel  senso  che  le  disposizioni in esso contenute si applicano alle
espropriazioni  degli  immobili  disposte: per la realizzazione degli
interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;
  per   la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria,  compresi  i  parchi  pubblici;  per  la realizzazione di
singole  opere  pubbliche,  per  il  risanamento, anche conservativo,
degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri
distrutti  o  danneggiati  da eventi bellici o da calamita' naturali;
per  la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai
termini  dell'articolo  18  della  legge 17 agosto 1942, n. 1159; per
l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi
nazionali.
                           Art. 1-quater.

  Per  provvedere  alla  concessione  dei contributi venticinquennali
previsti  dal  titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito  nella  legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e successive
modificazioni, e' autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di
lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.
  Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza
in  materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di
Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per
i  lavori  pubblici,  di  concerto  con il Ministro per il tesoro, le
quote  dello  stanziamento  di  cui  al  primo comma, da devolvere ai
suddetti  enti  e  da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono
impiegate  per  le  finalita'  previste dalla legge 1 giugno 1971, n.
291.
  All'onere  di  cui al primo comma del presente articolo si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 3523 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                          Art. 1-quinquies.

  Per  provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di
edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo  32 della legge 28 luglio
1967,  n.  641,  in  aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso
articolo,  e'  autorizzata  per  l'anno  1972  la  spesa  di lire 100
miliardi  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
  Per  far  fronte all'onere di cui al precedente comma e autorizzata
l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n.
641,  di  una  ulteriore  quota  del  prestito  redimibile denominato
"Prestito  per l'edilizia scolastica" fino ad un ricavo netto di lire
100 miliardi.
  Si  applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della
legge 28 luglio 1967, n. 641.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - PELLA -
                                                    TAVIANI - COLOMBO
                                                    - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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