Legge Ordinaria n. 464 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  delle  aziende industriali sospesi dal lavoro per una
delle  cause  di  intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n.
1115,  l'integrazione  salariale  puo' essere corrisposta per periodi
eccedenti  la  durata  massima  prevista  dall'articolo 2 della legge
stessa.
  Detto  trattamento  e'  esteso  agli  operai  dipendenti da imprese
industriali nei casi di conversione aziendale.
  La  concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi
6  mesi  mediante  decreto  interministeriale  da  adottarsi ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi
successivi   mediante  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza   sociale   da   adottarsi  trimestralmente  in  relazione
all'attuazione  dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
di conversione aziendale.
  Le  disposizioni  della  legge  5  novembre  1968,  n. 1115, con le
modifiche  apportate  dalla presente legge, in quanto applicabili, si
estendono  anche  agli  impiegati  sospesi  dal  lavoro  per le cause
indicate  nei  precedenti  commi.  Ai  medesimi  e'  corrisposta  una
integrazione  salariale  pari  all'80  per  cento  della retribuzione
mensile  spettante  al  momento  della  sospensione  e  comunque  non
superiore a lire 200.000.
  Al  primo  comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  12  agosto 1947, n. 869, sono soppresse le
parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco".
 

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