Legge Ordinaria n. 903 del 22/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1973 n. 17)
Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I termini prescritti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della
legge  11  giugno  1971,  n. 426, sulla disciplina del commercio sono
prorogati al 31 dicembre 1972.
 

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