Legge Ordinaria n. 314 del 06/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1973 n. 157)
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  sensi  ed  agli  effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si
considera   dipendente   della   Camera   di   commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura  il  personale  dei ruoli delle suddette
Camere,  trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici
provinciali  dell'economia  e collocato a riposo con liquidazione una
tantum prima del 16 marzo 1970.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 giugno 1973

                                LEONE

                                                    ANDREOTTI - FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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