Legge Ordinaria n. 341 del 06/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1973 n. 159)
Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  63  del  regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito   nella  legge  5  giugno  1939,  n.  973,  quale  risulta
modificato   dall'articolo   1   del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  ricevitorie  del  lotto sono organi di raccolta del giuoco del
lotto  ed  hanno  sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di
traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.
  Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del
giuoco.
  Le  ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in
ordine  decrescente  nell'ambito  di  ciascuna  classe  in  base alle
riscossioni.
  Sono  di  prima  classe  le  ricevitorie  comprese nel primo 15 per
cento,  di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento
e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.
  Il  Ministro  per  le  finanze,  con  proprio  decreto,  approva la
classificazione  delle  ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni
sulla  base  della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria
desunta dalle contabilita' prodotte settimanalmente dai ricevitori".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)