Legge Ordinaria n. 364 del 15/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1973 n. 172)
Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  durata  in  carica  delle  attuali  commissioni  provinciali  e
regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato,
costituiti  a  norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogata
di un anno.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 giugno 1973

                                LEONE

                                                    ANDREOTTI - FERRI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: GONELLA
 

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