Legge Ordinaria n. 366 del 14/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 9 luglio 1973 n. 173)
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e  l'assicurazione  contro  le malattie gestite dall'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo  sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto
con  societa'  sportive  affiliate  alla  Federazione  italiana gioco
calcio e che svolgono la loro attivita' in campionati di serie A, B e
C,  oppure,  in  caso  di diversa riorganizzazione dei campionati, in
quelli corrispondenti.
  Le  assicurazioni  di cui al precedente comma sono, inoltre, estese
agli  allenatori  di calcio vincolati con societa' sportive affiliate
alla    Federazione    italiana   gioco   calcio   e   che   svolgono
professionalmente  la  loro  attivita'  in  campionati  di  divisione
nazionale  ed  agli allenatori federali che operano direttamente alle
dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.
  Non  si  applicano  agli  assicurati  di cui ai precedenti commi le
disposizioni  di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 dicembre 1971, numero 1420, nonche' quelle concernenti
il  trattamento  economico  di  malattia e la tutela economica per le
lavoratrici madri.
  Non  si  applica  alle  pensioni  liquidate  dall'Ente nazionale di
previdenza  e  di  assistenza  per i lavoratori dello spettacolo agli
assicurati  di  cui ai commi primo e secondo del presente articolo il
disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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