Legge Ordinaria n. 37 del 22/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1973 n. 78)
Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n.  76,  recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere
pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973.
  Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o
affidati  dopo  il  31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)