Legge Ordinaria n. 44 del 15/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1973 n. 83)
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Limiti della retribuzione lorda.
               Base imponibile. Aliquota contributiva

  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  5  e 6 della legge 27
dicembre  1953,  n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione
lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469,
sono  elevati,  rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000
annue,  con  effetto  dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire
13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970.
  Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il calcolo dei
contributi,   entro  i  limiti  indicati  nel  comma  precedente,  si
applicano  i  criteri  di  cui  all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
  L'aliquota  contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento
della  retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e
dirigente   di  azienda  rispettivamente  in  proporzione  di  undici
quindicesimi e quattro quindicesimi.
 

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