Legge Ordinaria n. 731 del 08/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1973 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nel marzo-aprile e settembre 1973.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564,
concernente  provvidenze  a favore delle popolazioni dei comuni della
Basilicata   e  della  provincia  di  Cosenza  colpiti  da  calamita'
atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 le parole: "marzo-aprile 1973" sono costituite dalle
seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
  All'articolo 6, primo comma, e' soppressa la parola: "urbani".
  All'articolo  9,  ultimo  comma,  le  parole: "Gli uffici di cui al
comma  primo  e  secondo"  sono  sostituite con le altre: "La regione
Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza".
  All'articolo  10,  primo  comma,  le parole: "Con provvedimento del
presidente  della regione Basilicata sono indicati gli abitati", sono
sostituite con le seguenti:
  "La  regione,  con  proprio  provvedimento, formula lo elenco degli
abitati".
  All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:
  "La  regione  Basilicata  puo'  delegare  l'esecuzione  dei  lavori
previsti  nei  commi precedenti, di competenza di comuni, province ed
altri  enti  pubblici,  agli  enti  medesimi quando questi forniscano
garanzie  di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano
richiesta  entro  il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto".
  All'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "La  regione  Basilicata  provvede  alla relativa amministrazione a
norma  della  legge  esecutiva  del  Fondo  di solidarieta' nazionale
medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie
leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto
a concrete esigenze locali".
  All'articolo  32  dopo  la  parola:  "effettuate"  sono aggiunte le
parole: "entro il 31 dicembre 1973".
  All'articolo  33, primo comma, dopo le parole: "relativi benefici,"
sono  aggiunte  le  parole:  "posti  in  essere  entro il 31 dicembre
1973,".
  All'articolo  36,  primo  comma,  dopo la parola: "Trebisacce" sono
aggiunte  le  seguenti: "Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana,
Cropalati,  Caloveto,  Paludi,  Campana,  Bocchigliero,  Pietrapaola,
Calopezzati,  Mandatoriccio,  Terravecchia,  Scala Coeli, Rota Greca,
San Demetrio Corone" e le parole: "marzo-aprile 1973" sono sostituite
dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
  All'articolo  38,  primo comma, le parole: "marzo-aprile 1973" sono
sostituite dalle seguenti: "marzo-aprile e settembre 1973".
  All'articolo  40,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il  comma
seguente:
  "All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto per
l'anno  finanziario  1974,  valutato  in  lire  26  mila  milioni, si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  del  fondo speciale
iscritto  al  capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo".
  Al terzo comma la parola: "1974" e' sostituita dalla altra: "1975".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 novembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - TAVIANI -
                                                 COLOMBO - LAURICELLA
- DE MITA - BERTOLDI
- GIOLITTI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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