Legge Ordinaria n. 762 del 01/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1973 n. 310)
Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi
nella  delimitazione  di  cui  all'articolo  1 della legge 1 dicembre
1948,  n.  1438,  e istituito, per tutta la durata del regime di zona
franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un
diritto  speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal
dazio,   dalle   imposte   erariali  di  consumo,  dalle  imposte  di
fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina,
petrolio,  gasolio  e  residui,  lubrificanti; caffe' e surrogati del
caffe'; zucchero; birra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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