Legge Ordinaria n. 818 del 30/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1973 n. 332)
Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  rappresentanti  di  categoria  in  seno  alle  commissioni ed ai
comitati  di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge
4  novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
qualora,  decorso  il  termine  di  trenta giorni dalla richiesta, le
organizzazioni  non  provvedano  all'indicazione dei nominativi entro
quindici  giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro  per  il  turismo  e lo spettacolo, entro i successivi venti
giorni.
  Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro per il turismo
  e  lo  spettacolo  provvede  alle  nomine  entro i successivi venti
  giorni.
I componenti delle commissioni di cui agli articoli 48, primo
comma, lettere b) e c) e 49, primo comma, lettere b) e c) della legge
4  novembre  1965,  n.  1213,  qualora  gli  organismi previsti dalle
disposizioni  stesse  non provvedano alla designazione dei nominativi
entro  i  termini  di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal
Ministro  per  il  turismo  e  lo spettacolo entro i successivi venti
giorni.
 

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