Legge Ordinaria n. 830 del 20/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i  reati  in  materia  di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte
indirette sugli affari.
  L'amnistia  si  applica ai reati di cui al primo comma del presente
articolo,  riferibili  alle pendenze ed alle situazioni concernenti i
tributi  indicati  negli  articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5
novembre  1973,  n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni
siano  definite  o  regolarizzate secondo le disposizioni del decreto
stesso.
  L'amnistia  non  si  applica ai soggetti nei confronti dei quali, a
norma  dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre
1973,   n.   660,   non   e'   ammessa  la  determinazione,  ai  fini
dell'applicazione  del  citato  decreto-legge, dell'imposta dovuta in
luogo  di  altri  anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto
d'imposta.
 

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