Legge Ordinaria n. 831 del 20/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333)
Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione)

  Il  Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione
dei  magistrati  di  corte  d'appello,  per la nomina a magistrato di
Cassazione, in base ai seguenti elementi:
    1) preparazione e capacita' tecnico-professionale;
    2)  laboriosita'  e  diligenza  dimostrate  nell'esercizio  delle
funzioni;
    3) precedenti relativi al servizio prestato.
  Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per
la  migliore  valutazione  del  magistrato  puo'  essere  assunto dal
Consiglio  superiore  nelle  forme  e con le modalita' piu' idonee ed
anche con accertamenti diretti.
  Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore
provvede  ad informare l'interessato che ha facolta' di presentare le
proprie osservazioni.
  La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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