Legge Ordinaria n. 852 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1973 n. 334 suppl. ord.)
Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della
legge  5  marzo  1963,  n.  322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e
costituiscono  titolo  valido  per  il  conseguimento  da  parte  dei
braccianti  agricoli  e  categorie assimilate di tutte le prestazioni
relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.
  Alle   nuove   iscrizioni,   cancellazioni   e  variazioni  di  cui
all'articolo  1,  commi  terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n.
322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la
manodopera  agricola  secondo  le  modalita'  e le procedure previste
dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
n. 83.
 

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