Legge Ordinaria n. 853 del 06/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  esigenze  funzionali  dei  consigli  regionali, le regioni
istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo 1
di  cui  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre  1970,  n. 1171 (spese correnti), sezione 1 (amministrazione
generale),  categoria  "Servizi  degli  organi  statutari",  apposita
rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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