Legge Ordinaria n. 854 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  pagamento  degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di
cui  alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni
vitalizi  e  delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di
cui  alla  legge  27  maggio  1970, n. 382, nonche' delle pensioni di
inabilita',  degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento
ai  mutilati  ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118,   e'  effettuato  dal  Ministero  dell'interno  per  il  tramite
dell'Amministrazione   delle   poste   e  telecomunicazioni,  che  e'
autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
  La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione,
per  l'espletamento  del  servizio,  viene effettuata con decreto del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e
le  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro per il tesoro,
sentito  il  parere  della  commissione di cui all'articolo 3, quarto
comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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