Legge Ordinaria n. 872 del 22/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1974 n. 4)
Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica
iscritti  nel  ruolo  d'onore possono conseguire avanzamento al grado
superiore  a  quello  col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto
cinque  anni di anzianita' di grado e almeno un anno di permanenza in
detto  ruolo  oppure,  nel  caso  di  richiamo  in  servizio ai sensi
dell'articolo  92  della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un
anno di servizio.
  Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:
    a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
    b)  ovvero  quando  abbiano  maturato  una anzianita' complessiva
minima  di  anni  10  cumulativamente  nell'attuale grado e in quello
precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
    c)   ovvero,   nel   caso   di  richiamo  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo  92  della  citata  legge  31 luglio 1954, n. 599, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
  I  sottufficiali  che abbiano conseguita la promozione ai sensi del
comma  precedente, possono conseguire una terza promozione allorche',
successivamente  alla  data  della  seconda  promozione,  maturino le
condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  o c) del comma stesso Possono
conseguire  una  quarta promozione i sottufficiali che siano titolari
di  pensione di la categoria di cui alla tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968 n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidita',
allorche'  si  verifichino  per  essi,  dopo  la terza promozione, le
condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).
  Le  promozioni  per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
 

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