Legge Ordinaria n. 875 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1974 n. 4)
Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  efficacia  della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 1977.
  Con   effetto   dal   1   gennaio  1973,  il  compenso  mensile  da
corrispondere,  per  ciascun incarico, ai medici civili convenzionati
presso  gli  stabilimenti  sanitari  militari  dell'Esercito non puo'
superare la somma di lire centottantamila.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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