Legge Ordinaria n. 885 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1974 n. 7)
Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al  secondo  comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n.
1242, vengono aggiunte le parole:
  "Al  personale  in  servizio  alla  data  del 1 giugno 1972 e' data
facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto
di  chiedere  il  riscatto  previsto  dall'articolo  22 della legge 3
maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni".
  La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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