Legge Ordinaria n. 922 del 12/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1974 n. 14)
Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati,
disposte  con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con
modificazioni  nella  legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4
gennaio  1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al
31  dicembre  1974  ed  estese  con  parita' di trattamento a tutti i
profughi  e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi
diversi e da Paesi diversi.
  Le   regioni,   nella  loro  autonomia  e  nei  limiti  della  loro
competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)