Legge Ordinaria n. 926 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1974 n. 17)
Adeguamento dell'indennita' per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge
22  dicembre  1969,  n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e
successive  modificazioni,  e'  dovuta, ai sensi della legge 4 maggio
1951,  n.  538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie
del  Corpo  forestale  dello Stato nella stessa misura, con le stesse
modalita'  di  concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i
corrispondenti  gradi  degli  appartenenti  al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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