Legge Ordinaria n. 93 del 30/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1973 n. 99)
Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  possono  protrarre  fino  al 31
dicembre  1973  la  durata  dell'esercizio  finanziario  1972 ai fini
dell'accertamento   delle  entrate  e  dell'impegno  delle  spese  di
competenza  previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo,
entro   il   termine   di  cui  sopra,  le  variazioni  eventualmente
necessarie.
  La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio
1972 sono adottate con leggi delle Regioni.
  Per  le  Regioni  che  si  avvalgono della facolta' di cui al primo
comma,   i   termini  di  chiusura  e  di  rendiconto  dell'esercizio
finanziario sono prorogati di eguale periodo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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