Legge Ordinaria n. 124 del 16/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1974 n. 116)
Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  giudici  della  Corte costituzionale che sono stati nominati tra
gli  avvocati  con  venti anni di esercizio e che non sono dipendenti
dello  Stato  conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il
diritto  alla  pensione  quando  abbiano  esercitato  le funzioni per
almeno  nove  anni  o  quando,  per  effetto dei riconoscimenti e dei
riscatti  previsti  dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici
anni di anzianita' utile a pensione.
  Qualora  tali  periodi  non  siano  raggiunti,  agli stessi giudici
spetta,  per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella
spettante  ai  dipendenti  statali  che  cessano  dal  servizio senza
diritto a pensione.
  Ai  giudici  di  cui  al  primo  comma si applicano le disposizioni
relative  alla  previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello
Stato.
 

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