Legge Ordinaria n. 170 del 26/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1974 n. 129)
Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   diritto   di  utilizzare  giacimenti  di  idrocarburi  per  lo
stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
  L'attivita'  diretta  a  tale  fine  e' disciplinata dalla presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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