Legge Ordinaria n. 26 del 02/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1974 n. 59)
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  operazioni  di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962,
n.   1   e  successive  modifiche  e  integrazioni,  potranno  essere
effettuate  anche  dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio
del  credito  a  medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25
luglio 1952, n. 949.
  Mediante  convenzioni  da  stipularsi con il Ministero della marina
mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati
i  rapporti  tra  lo  Stato  e  le  aziende  ed  istituti  di credito
finanziatori,   per   l'attuazione   di   quanto  disposto  al  comma
precedente.
  Le  disposizioni  regolamentari  di  cui  al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei
mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge per adeguarle alla
pluralita'  degli  istituti  autorizzati di cui al primo comma e alle
mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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