Legge Ordinaria n. 303 del 14/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1974 n. 203)
Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  riguardi  del  personale a rapporto di impiego e a rapporto di
lavoro    dell'Istituto    nazionale    della   previdenza   sociale,
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro,   della   Croce   rossa   italiana   nonche'   del  personale
dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio
presso  le  rispettive  unita'  ospedaliere  alla data dei decreti di
costituzione   in   enti  ospedalieri  delle  unita'  stesse,  ovvero
successivamente  a  tale  data  per  il  completamento di concorsi di
assunzione  o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio,
e  che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59
della  legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi gia'
riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza
e  di  quiescenza,  sono  riconosciuti  ai  fini  dei  corrispondenti
trattamenti  delle  casse  pensioni  facenti  parte degli istituti di
previdenza  presso  il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali.
  I  contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di
cui   al   precedente   comma,  versati  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti e nei
tondi   integrativi   o   sostitutivi  di  detta  assicurazione,  ove
costituiti,  sono  trasferiti  alle  casse  pensioni  insieme  con  i
relativi  interessi  composti  al saggio annuo del 3 per cento dal 31
dicembre  dell'anno  in  cui  si riferiscono al 31 dicembre dell'anno
precedente quello del passaggio.
  Per  il  personale titolare di pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  la  invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti che
passa  agli  enti  ospedalieri  il  trasferimento  di  cui  al  comma
precedente  e'  limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi
di detta assicurazione.
  Le  casse  pensioni  e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli
istituti  di  provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed
il  rispettivo  personale  per  il  quale  non  sia stato ultimato il
versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o
periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di
quiescenza.
  Il  disavanzo  determinato  dall'operazione di cui al secondo comma
nei  confronti  dei  fondi  integrativi dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  e'  ripianato con prelevamento di pari importo a
carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.
  L'importo   dell'ordinaria   indennita'   di  fine  servizio  o  di
anzianita'  maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri e'
trasferito all'INADEL - gestione previdenza.
  Il  versamento  delle  somme  di  cui  ai  precedenti  commi  sara'
effettuato  in  dieci  annualita'  costanti posticipate, calcolate al
saggio del 5 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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