Legge Ordinaria n. 324 del 30/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1974 n. 210)
Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  39  della  legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi
due commi e' aggiunto il seguente terzo comma:
  "Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a
chi  vende  merci  non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al
precedente articolo 37".
  All'articolo  39  della  suddetta  legge  e'  inoltre  aggiunto  il
seguente ultimo comma:
  "L'ordinanza   del   sindaco   per  la  chiusura  di  un  esercizio
commerciale  abusivo,  che  si trovi cioe' nelle condizioni di cui al
comma  precedente,  costituisce  titolo  esecutivo,  ed e' spedita in
forma   esecutiva   con   l'applicazione   della   formula   prevista
dall'articolo  475  del  codice  di  procedura civile. L'ordinanza e'
dichiarata immediatamente eseguibile".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - TAVIANI -
                                                     ZAGARI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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