Legge Ordinaria n. 35 del 12/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1974 n. 60)
Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennita' di Trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12
dicembre  1929,  n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938,
n.  850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e
ai  sottufficiali  della  Marina per gli spostamenti delle rispettive
famiglie  durante  il  periodo  d'imbarco, competono anche in caso di
imbarco  consecutivo  su altra nave di diversa sede di assegnazione e
nel  caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale
o il sottufficiale e' imbarcato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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