Legge Ordinaria n. 359 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1974 n. 218)
Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  2  del  codice  della  navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
  Art. 2. - Mare territoriale. - "Sono soggetti alla sovranita' dello
Stato  i  golfi,  i  seni  e  le  baie,  le cui coste fanno parte del
territorio  della  Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi
dell'apertura  del  golfo,  del  seno  o  della  baia  non  supera le
ventiquattro   miglia   marine.  Se  tale  distanza  e'  superiore  a
ventiquattro  miglia  marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato
la  porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea
retta  tirata  tra  i  due  punti  piu'  foranei  distanti  tra  loro
ventiquattro miglia marine.
  E'  soggetta  altresi'  alla sovranita' dello Stato la zona di mare
dell'estensione  di  dodici miglia marine lungo le coste continentali
ed  insulari  della  Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i
punti  estremi  indicati  nel  comma  precedente.  Tale estensione si
misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
  Sono   salve  le  diverse  disposizioni  che  siano  stabilite  per
determinati  effetti  da  leggi  o  regolamenti ovvero da convenzioni
internazionali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1974

                                LEONE

                                                RUMOR - ZAGARI - MORO
                                                - TANASSI - ANDREOTTI
                                                              - COPPO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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