Legge Ordinaria n. 383 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1974 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   decreto-legge   6   luglio   1974,   n.  254,  recante  alcune
maggiorazioni  di  aliquota  in  materia di imposizione indiretta, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per  le  operazioni  soggette  all'aliquota  del  30 per cento, la
percentuale  di  cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel
23,05 per cento.
  Per  le  cessioni  e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  dovuta nella misura indicata nelle tabelle
allegato  A,  B,  C,  D,  E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18,
convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106".
  All'articolo 3,
    le  parole:  "frattaglie  e  parti  commestibili" sono sostituite
dalle altre: "e parti commestibili, escluse le frattaglie", e dopo le
parole:  "della  specie  bovina"  sono  inserite  le altre: "compresi
quelli del genere bufalo";
    e' aggiunto il seguente comma:
  "Sono  soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31
dicembre 1975, i seguenti prodotti:
    carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
    pane comune e/o di piu' largo consumo;
    paste normali di piu' largo consumo;
    oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
    latte  pastorizzato  ed  omogeneizzato  intero  e/o di piu' largo
consumo;
    mangimi per la zootecnia".

  All'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma:
  "L'elevazione  dell'aliquota  non riguarda il settore dell'edilizia
residenziale pubblica".

  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.   5-bis.   -  La  riduzione  all'1  per  cento  dell'aliquota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  prevista dall'articolo 78, primo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975.
  La   riduzione   al   3   per   cento  dell'aliquota  IVA  prevista
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' prorogata al
31 dicembre 1975".

  All'articolo 6,
    il primo alinea e' sostituito dal seguente:
  "al  numero  5),  dopo  la  parola:  "lince"  la  locuzione "visone
selvaggio  e  le relative confezioni " e' sostituita con la seguente:
"Visone,  Pekan,  Breitschwanz,  Martora,  Lontra sealskin, Lontra di
fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo,
Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni "";
    al  secondo  alinea,  dopo le parole: "estratti" sono aggiunte le
altre: "cosmetici, esclusi saponi, dentifrici, e tutti i prodotti per
l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli";
    al terzo alinea:
  al   numero   25)  sono  aggiunte  le  seguenti  voci:  "apparecchi
riceventi,  anche  combinati con un apparecchio di registrazione o di
riproduzione  del  suono  per  la  radio  diffusione;  combinati  per
giradischi e/o per giranastri (v.d. ex15/A.III-b-3";
  al  numero  26)  sono  soppresse le parole: "dischi" e "nastri"; la
parola:  "eccetera"  e'  sostituita  con  le  altre: "e similari"; la
locuzione:  "v.d.  92.12"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "v.d. ex
92.12";
  dopo  il  numero 26) e' aggiunto il seguente: "27) gin e acqueviti,
escluse quelle di vino, di vinacce e di frutta";

    sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri
14),  22),  23),  24),  25) e 26) del precedente comma, la detrazione
dell'imposta,  prevista  dall'articolo  19 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' ammessa anche quando i
prodotti  medesimi  sono destinati dall'acquirente o dall'importatore
ad  essere  utilizzati  come beni strumentali nella attivita' propria
dell'impresa. La detrazione e', altresi', ammessa quando l'acquisto o
l'importazione  dei  prodotti  stessi  sono effettuati per il diretto
impiego,   come   beni   strumentali,  nell'esercizio  di  un'arte  o
professione.
  I prodotti di cui ai numeri 22), 23), 24), 25) e 26), se acquistati
o importati direttamente dall'utilizzatore, sono esclusi dai previsti
aumenti,  sempreche'  destinati all'uso di scuole elementari e medie,
di  ospedali  e  di  istituti di ricerca e comunque destinati a scopi
scientifici e pedagogici.
  Sono  altresi'  esclusi  dagli  aumenti  i  consumi di metalli e di
minerali,  i  fossili, gli insetti, i pesci, gli animali conservati o
impagliati,  gli  scheletri, gusci e altre parti di animali che siano
destinati  alle  raccolte  delle  scuole di ogni ordine e grado, alle
universita'  ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi
di studio e pedagogici".
  All'articolo 7,
    al  primo  comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
esclusione  degli atti di concessione di aree demaniali per industria
navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti".
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
  "Art. 9-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari
emessi  nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente  decreto  e  regolarmente assoggettati al bollo nelle misure
anteriormente  vigenti,  possono essere integrati dell'imposta dovuta
nelle misure fissate dal precedente articolo 9, senza applicazione di
penalita',  entro  quindici  giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione.
  All'integrazione  sara'  provveduto mediante marche per cambiali da
annullarsi  dagli  uffici  del Registro e, ove occorra, anche a mezzo
visto per bollo.
  Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati
nei  modi  indicati  dal  precedente comma, conservano la qualita' di
titolo esecutivo sin dalla loro emissione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 agosto 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - TANASSI -
                                                   GIOLITTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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