Legge Ordinaria n. 483 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1974 n. 267)
Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  coordinamento  didattico  e  culturale  dei  corsi  integrativi
magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11
dicembre  1969, n. 910, e' svolto da docenti universitari, ordinari o
straordinari o aggregati o incaricati.
  Nel  quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti
di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi,
dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono
organizzati.
  Per  collaborare  allo  svolgimento  dei  corsi e' utilizzato anche
personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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