Legge Ordinaria n. 74 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1974 n. 80)
Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali devono essere eseguiti:
    a) da veterinari;
    b)  da  operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano
ottenuto  l'idoneita'  ai  sensi  del seguente articolo 2, e comunque
operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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