Legge Ordinaria n. 76 del 14/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1974 n. 81)
Costruzione da parte degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno  di  L. 132.000.000 per la
concessione  in  favore  degli istituti autonomi per le case popolari
competenti  per  territorio  del  contributo previsto dall'articolo 1
della  legge  2  luglio  1949,  n.  408, per i mutui che gli istituti
medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente
con  altri  enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi
in  locazione  ai  militari  di  truppa  della  guardia di finanza in
servizio continuativo.
  Il  programma  di localizzazione degli alloggi di cui al precedente
comma  sara'  approvato  con  decreto  del Ministro per le finanze di
concerto col Ministro per i lavori pubblici.
  Le  somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono
iscritte  sullo  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  a  decorrere  dall'anno  finanziario  1973  e  fino
all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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