Legge Ordinaria n. 77 del 02/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1974 n. 81)
Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1971, n. 1372, e' integrato come segue:
  "c)  per  il  personale  di stazione utilizzato esclusivamente alle
manovre  la  durata  settimanale  del  lavoro ordinario e' di 36 ore,
distribuite di regola su cinque giornate lavorative".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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