Legge Ordinaria n. 167 del 19/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1975 n. 149)
Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  prorogato  al  31 ottobre 1975 il termine di cui all'articolo 1
della  legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con
valore di legge ordinaria recanti norme per:
    1)  l'adattamento  della  disciplina  degli  organi  collegiali a
livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale
direttivo  e  docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che
perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo
1  della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli
organi  collegiali  di  cui al presente numero 1) saranno finalizzati
all'esigenza  di assicurare la piena partecipazione degli specialisti
che  operano  in  modo  continuativo  nella  scuola sul piano medico,
socio-psico-pedagogico   e  dell'orientamento  e,  nel  consiglio  di
circolo  o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per
la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione
degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio
nazionale,  consentendo  anche  la  partecipazione del rappresentante
legale degli istituti che ospitano gli alunni;
    2)  l'attuazione  dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della
stessa legge n. 477;
    3)  l'attuazione  dell'ultimo  comma dell'articolo 4 della stessa
legge n. 477, che dovra' riguardare:
      a)  l'adattamento  della  disciplina  dello stato giuridico del
personale  ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo
alle  particolari  esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali
italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
      b)  la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e
la  permanenza  all'estero,  nonche'  per  il  rientro  in territorio
metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
      c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative
dotazioni  organiche,  lo stato giuridico ed il trattamento economico
del  personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative
scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
perfezionamento  professionale  previste dalla legge 3 marzo 1971, n.
153.
    Le  dotazioni  organiche del predetto personale sono determinate,
entro  il  31  marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli
affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione,
sulla  base  del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti
ai  corsi.  Il  personale  docente  non  di  ruolo che abbia prestato
servizio  per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha
diritto  ad  una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo
istituito a norma della presente lettera c);
      d)  l'estensione  e  l'adattamento  delle  norme  contenute nel
decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle
istituzioni    scolastiche    italiane   funzionanti   all'estero   e
all'organizzazione  delle  iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali.
  Le  disposizioni  relative  alle  lettere a) e b) del numero 3) del
precedente  comma  si riferiscono anche al personale docente di ruolo
assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.
  Le  norme  delegate  di cui al numero 3) del precedente primo comma
saranno  emanate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per la pubblica istruzione di concerto con i
Ministri  per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione
della   pubblica  amministrazione,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1975

                                LEONE

                                                    MORO - MALFATTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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