Legge Ordinaria n. 176 del 27/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1975 n. 150)
Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organi  periferici  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14
dicembre  1974,  n.  657, convertito con modificazioni nella legge 29
gennaio  1975,  n.  5,  possono  provvedere  a  quanto occorra per la
realizzazione,  messa  in  opera  e  attivazione  di  impianti per la
prevenzione  di  furti  e incendi negli istituti, musei, biblioteche,
archivi  e  zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente
legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8,  9,  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)