Legge Ordinaria n. 189 del 27/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1975 n. 154)
Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche operanti nel porto di Ancona.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  cantieri  navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi
ai  sensi  del  decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  con  la  legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  possono
beneficiare   delle   medesime   agevolazioni  creditizie  per  nuovi
investimenti   programmati   sulla  base  dell'ammodernamento  e  del
potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973,
n. 737.
  Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli
istituti  ed  alle aziende di credito e' fissato al trentesimo giorno
successivo  alla  pubblicazione  della  presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 maggio 1975

                                LEONE

                                               MORO - GIOIA - COLOMBO

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
 

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