Legge Ordinaria n. 208 del 06/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1975 n. 156)
Stanziamento di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 3 della legge 28
maggio  1973,  n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e'
incrementato della somma di L. 100 miliardi per essere destinata alla
corresponsione  di  contributi  sugli  interessi per le operazioni di
finanziamento  alle  esportazioni  con  pagamento differito, previste
dalla  legge  28  febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed
aziende  di  credito  ammessi  ad  operare con lo stesso Mediocredito
centrale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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