Legge Ordinaria n. 327 del 26/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1975 n. 207)
Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura  e
nelle scuole italiane all'estero di cui a1 testo  unico  12  febbraio
1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla  legge  3
marzo 1971, n. 153, sono  conferiti,  quando  non  sia  possibile  ed
opportuno destinare ai posti di insegnamento personale  di  ruolo  ai
sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge. 
  Detti incarichi sono  attribuiti  per  posti  di  insegnamento  che
comportano un orario settimanale d'insegnamento 36 ore per le  scuole
materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria  e,  per
quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero  di  ore
settimanali da fissarsi a cura dell'autorita'  scolastica  competente
per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che
comportano un orario settimanale  di  insegnamento  inferiore  ad  un
terzo  di  quello  suindicato  per  le  istituzioni   di   istruzione
secondaria  e  per  quelle  di  cui  alla  legge  n.  153  a  livello
secondario, e alla meta' per quelle di cui alla legge 3  marzo  1971,
n. 153, a livello elementare. 
  Gli  incarichi  conferiti  ai  sensi  del  precedente  primo  comma
comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo
di servizio  stabilito  per  il  corrispondente  personale  di  ruolo
destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma,  compreso
lo svolgimento di attivita' integrative delle prestazioni didattiche. 
 

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