Legge Ordinaria n. 397 del 04/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1975 n. 225)
Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   l'espletamento   dei   servizi  meccanografici  connessi  con
l'istituzione  dell'anagrafe  tributaria,  le dotazioni organiche dei
ruoli  del  personale per i servizi meccanografici e del personale di
meccanografia  delle  carriere  esecutive del Ministero delle finanze
sono  aumentate  nelle  misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi
nella  tabella  A  allegata  alla  presente  legge. Il quadro M della
tabella  VI  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972,  n.  748,  e'  sostituito  con  quello  della tabella B
allegata alla presente legge.
  La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione
periferica  delle  imposte dirette - ruolo del personale addetto agli
uffici - e' diminuita di n. 1.470 unita' nella qualifica iniziale. E'
soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.
  Gli  operatori  tecnici  delle  imposte dirette sono inquadrati nel
ruolo    del    personale   di   meccanografia   carriera   esecutiva
dell'amministrazione   periferica   delle  imposte  dirette,  con  la
qualifica  di  coadiutore  meccanografo, e conservano l'anzianita' di
carriera e di qualifica gia' maturata nel ruolo di provenienza.
  Sono  istituiti,  con  le dotazioni organiche di cui alla tabella C
allegata  alla  presente  legge,  il  ruolo organico del personale di
meccanografia    delle    carriere    di    concetto   ed   esecutiva
dell'amministrazione  periferica delle dogane ed imposte indirette ed
il  ruolo  del  personale  operaio  per  i servizi meccanografici del
Ministero delle finanze.
  Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove
piante  organiche  dei ruoli di cui alla tabella A, secondo i criteri
indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo
comma,  n.  2,  dell'articolo  60  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
 

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