Legge Ordinaria n. 427 del 06/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1975 n. 232)
Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:


                               Art. 1.

  L'integrazione  salariale  prevista  dall'articolo  1 della legge 3
febbraio  1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad
un   periodo   massimo   di   tre   mesi   continuativi,  prorogabili
eccezionalmente,  nei  soli  casi di riduzione dell'orario di lavoro,
per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
  Qualora   l'impresa   abbia   fruito  di  12  mesi  consecutivi  di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima  unita'  produttiva  per  la  quale  l'integrazione e' stata
concessa,  quando  sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attivita' lavorativa.
  L'integrazione  salariale  relativa  a piu' periodi non consecutivi
non  puo'  superare  complessivamente  la  durata  di  12  mesi in un
biennio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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